Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13676/2016 ha stabilito anche che durante la malattia, il lavoratore che compie qualsiasi attività che ne pregiudichi la guarigione, fa sì che il datore dubiti della correttezza dei rapporti presenti e futuri, giustificando il recesso al lavoratore in malattia dello svolgimento di qualsiasi attività che possa ritardarne il decorso, indipendentemente dalle attività, siano esse lavorative, domestiche o ricreative. Tutto ciò nell’interesse del lavoratore ammalato, che deve salvaguardarsi e osservare specifiche cautele sia al fine di un recupero delle proprie energie psico-fisiche più veloce sia nell’interesse del datore di lavoro che potrebbe così avere celermente nuovamente a disposizione il dipendente.
Il know-how e le competenze del nostro personale fanno sì che le indagini investigative per la raccolta di evidenze probatorie, utili a supportare una legittima richiesta di violazione dell’obbligo di fedeltà, siano di supporto per i nostri Clienti e per i loro consulenti, così da fornire tutti gli elementi necessari per procedere al licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore.
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