Questa attività consente, in sede di giudizio, di poter smentire prontamente eventuali dichiarazioni inverosimili rese da test inattendibili.
La norma 391 – sexies stabilisce che in occasione dell’accesso ai luoghi è possibile “prendere visione dei luoghi e delle cose” ivi esistenti per “procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi”.
L’accesso ai luoghi può essere documentato dal difensore o dai suoi ausiliari (il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici) attraverso la redazione di un verbale nel quale vengono riportati la data ed il luogo dell’accesso, le generalità di tutti gli intervenuti, lo stato dei luoghi e delle cose, l’indicazione degli eventuali rilievi eseguiti e la sottoscrizione delle persone intervenute.
Per quanto riguarda l’art. 391 – septies, il c.p.p. disciplina l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico per cui, per procedere nelle investigazioni difensive, è richiesto il consenso di chi ha la disponibilità dei predetti luoghi.
Senza consenso, che deve venire richiesto del difensore, l’accesso deve essere autorizzato dal giudice con decreto motivato. Il decreto deve indicare le concrete modalità dell’accesso, con particolare riferimento ai relativi limiti temporali.
Inoltre, non è consentito l’accesso ai “luoghi di abitazione e alle loro pertinenze”, ciò al fine di garantire la tutela della riservatezza.
Si precisa anche che l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico non può essere effettuato nell’ambito delle investigazioni difensive preventive qualora manchi il consenso di chi ne ha la disponibilità in quanto, ai sensi dell’art. 391 – nonies, “è vietato il compimento di atti che richiedono la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria”.
In tal senso La Nuova Investigativa può provvedere all’acquisizione di elementi di prova a supporto delle indagini difensive degli avvocati penalisti.
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