Il Calcolo dell’assegno di mantenimento che il coniuge economicamente più forte è tenuto a corrispondere al coniuge più in difficoltà, è disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile. Esso prevede che il giudice stabilisca il diritto del coniuge debole di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri, per cercare di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, senza scivolare in una fascia economico-sociale inferiore.
Per questo l’attività investigativa dei nostri esperti per quanto concerne il calcolo dell’assegno di mantenimento o di revisione dell’assegno di mantenimento, è in grado di:
- Documentare la condizione patrimoniale dell’ex coniuge, anche di quei beni che, se pur goduti dal medesimo, non sono ufficialmente riconducibili ad esso
- Provare convivenze more uxorio (come marito e moglie)
- Accertare l’effettiva situazione lavorativa dell’ex coniuge
- Documentare il vero tenore di vita dell’ex coniuge
- Produrre una relazione utilizzabile in tribunale allegando anche documenti, testimonianze, filmati e/o fotografie




