L’art. 391 – nonies c.p.p. asserisce che le attività investigative, ad eccezione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, possano essere svolte anche dal difensore che abbia ricevuto apposito mandato “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”.
Il mandato, che deve essere rilasciato con sottoscrizione autenticata e deve contenere la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce, può sfruttare ciò che la norma permette, ovvero che la persona che potrebbe essere sottoposta ad indagini o che è già tale, pur in assenza di formale e legittima comunicazione della pendenza del procedimento, possa preparare la propria strategia difensiva ricercando, individuando e raccogliendo elementi di prova utili, senza attendere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415 – bis c.p.p.

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